Il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica, cosicché l’inottemperanza a tale obbligo configura difetto di diligenza nell’adempimento della prestazione lavorativa; tale comportamento inadempiente è inoltre da qualificarsi come di particolare gravità, avuto riguardo alla rilevante funzione che la cartella clinica assume, in primo luogo, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente, ma anche, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato. Ne consegue che, in linea generale, la violazione del suddetto obbligo è da ritenersi idonea a determinare la irrimediabile lesione dell’elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale. Nel caso di specifico, tuttavia, le estreme conseguenza sono state escluse, rilevandosi un comportamento della parte datoriale tale da avere ingenerato nel medico lavoratore dipendente l’affidamento sulla tolleranza della sua indebita condotta stante la modalità di organizzazione dell’attività del reparto. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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