Quando appare indifferibile la necessità di cure per malattia mentale e manca il consenso alle stesse da parte del paziente infermo di mente, si fa ricorso al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), istituito dalla legge Basaglia n. 180/1978 (in GU n. 133 del 16.5.1978) e integrato dalla legge n. 833/1978.
La legge n. 833/78 afferma che gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di ufficiale sanitario, su proposta motivata di un medico e sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate.
Spetta dunque al medico certificare la necessità di un TSO indirizzando una proposta motivata al Sindaco il quale emette un provvedimento che consente l’accompagnamento forzato dell’infermo nel luogo di cura, eventualmente con l’intervento delle forze dell’ordine e dell’assistente sociale. Nel caso in cui necessiti la degenza il provvedimento deve essere convalidato dal medico ospedaliero accettante la degenza.
Pertanto è utile, anche se non codificato, allertare preventivamente la struttura dove si intende ricoverare il paziente, per assicurarsi della recettività della struttura e della convalida del provvedimento.
Il medico di continuità assistenziale può dunque certificare la necessità di un TSO, a suo autonomo giudizio se lo ritiene indifferibile, e collaborare con i medici ospedalieri per il completamento della procedura.
Il TSO deve essere accompagnato da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Nel corso del TSO l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
In caso di minori in cui i rappresentanti legali si oppongono al TSO, la cui omissione può causare grave danno per la salute dell’infermo, il medico deve informare il Giudice Tutelare presso il Tribunale per i minorenni il quale, ai sensi degli artt. 330 e 333 Codice Civile, può sospendere temporaneamente la potestà sul paziente dei rappresentanti legali resistenti e ordinare l’esecuzione dei trattamenti sanitari necessari.
Secondo la sentenza n. 9261/1994 della Cassazione, quando il paziente non è in grado di intendere e di volere, è escluso che i familiari come tali abbiano un potere di decisione per lui senza che siano nominati amministratori di sostegno (legge n. 6/2004) o rappresentanti legali per inabilitazione o interdizione del paziente adulto (art. 414 e 415 CC), per cui spetterà al medico un giudizio sullo stato di necessità e sull’appropriatezza dell’intervento terapeutico indifferibile.
Va infatti rilevato che con la legge n. 180\1978 il criterio di intervento nei confronti del paziente con malattia mentale non è più il giudizio di futura pericolosità per sé o per gli altri, peraltro di attendibilità controversa, ma la necessità indifferibile di cure.
Chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento col quale è stato disposto o prolungato il TSO.
Sulla richiesta di revoca o di modifica il Sindaco decide entro 10 giorni.
Il provvedimento del Sindaco può essere impugnato con istanza di sospensione rivolta al Tribunale competente per territorio.

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