Non è conforme alle regole consentire una progressione verticale di carriera mediante comportamenti di fatto posti in essere dalle parti del rapporto senza il rispetto dei principi concorsuali. È fondata, invece, la domanda con cui il dipendente richiedeva la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo in cui, di fatto, venivano svolte mansioni superiori. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa afferma che il dipendente ha diritto alla corresponsione in presenza di una espressa previsione legislativa. Nello specifico settore del lavoro alle dipendenze delle unità sanitarie, esiste una norma puntuale – l’art. 29 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) – che consente “variazioni del trattamento economico” nel caso in cui il dipendente sanitario sia stato adibito a mansioni superiori per un periodo superiore a sei mesi. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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