E’ stata respinta la tesi sostenuta dall’industria farmaceutica secondo cui solo all’AIFA sarebbe attribuita la competenza a disporre in materia di rimborsabilità dei farmaci, per cui ogni intervento regionale derogatorio delle disposizioni dell’AIFA si risolverebbe in una illegittima compressione dei LEA. Il Legislatore non ha mancato di attribuire alle singole Regioni, anche nel rispetto delle rilevanti competenze di cui esse godono nella materia concernente la tutela della salute, una sfera di competenza, esercitabile tramite “provvedimento amministrativo”, in punto di esclusione della rimborsabilità del farmaco essenziale, ma terapeuticamente equipollente ad altro più economico, che consente di adeguare il regime vigente di rimborsabilità alla particolare condizione finanziaria di ciascuna Regione. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura riferita alla limitazione della libertà di prescrizione, alla stregua della clausola contenuta nel provvedimento (impugnato), recante la deroga al limite di rimborsabilità nel caso in cui il medico ravvisi la necessità di prescrivere un medicamento diverso dal farmaco equivalente. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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