In presenza di pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, l’amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal CPPO, atteso che l’ordinamento non mette a disposizione dell’amministrazione una serie di pareri preordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida, per ciò che attiene al riconoscimento dell’equo indennizzo, ad un solo organo, il CPPO la competenza ad esprimere il giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti, con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell’amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I – Sentenza del  25-08-2009, n. 936

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