In materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 1998-2001 dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N., nel prevedere che “la mobilità su domanda non comporta novazione del rapporto di lavoro”, non implica la conservazione dell’integrale trattamento acquisito con la precedente destinazione, dovendosi considerare – alla luce di una interpretazione sistematica – che, per il personale dirigente, il complessivo trattamento economico si compone (art. 35 del c.c.n.l. citato) di una parte fondamentale e di una parte accessoria, comprensiva, quest’ultima, della retribuzione di posizione, la quale, a sua volta, è ripartita in una componente fissa e in una variabile, collegata (art. 40 del c.c.n.l. citato) all’incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni e destinata a venire meno in caso di assegnazione ad un nuovo incarico. Ne consegue che, ove nel passaggio da un ente all’altro muti l’incarico dirigenziale attribuito, dell’originario trattamento economico si conserva, oltre al trattamento fondamentale, solamente la parte fissa della retribuzione di posizione.

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Dei danni causati dall’esercizio di attività pericolosa svolta da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde sia l’ente in quanto tale, sia la persona preposta in concreto all’esercizio dell’attività pericolosa. Pertanto dei danni causati ad un infermiere dall’esposizione alle radiazioni emanate da un apparecchio radiografico rispondono in solido sia la ASL, sia il suo direttore sanitario.

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Dott. Luigi Vicari on 26 ottobre 2009

In G.U. n. 246 del 22/10/2009 e’ pubblicata la circolare 20 ottobre 2009, n. 28 recante: Modalita’ di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132, concernente la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti

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In presenza di pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, l’amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal CPPO, atteso che l’ordinamento non mette a disposizione dell’amministrazione una serie di pareri preordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida, per ciò che attiene al riconoscimento dell’equo indennizzo, ad un solo organo, il CPPO la competenza ad esprimere il giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti, con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell’amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I – Sentenza del  25-08-2009, n. 936

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Dott. Luigi Vicari on 26 ottobre 2009

La visita medica perchè possa essere addotta come causa giustificatrice dell’irreperibilità, è necessario che presenti un’accertata utilità ed indifferibilità per il lavoratore, sia sul piano diagnostico che curativo; il lavoratore, inoltre, deve fornire dimostrazione (essendo onere che grava a suo carico), che la stessa non si sia potuta svolgere in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità, ad esempio per indisponibilità del medico o della struttura sanitaria ospitante. T.A.R. Puglia Lecce Sez. II – Sentenza del  04-09-2009, n. 2075.

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