Il danno all’immagine provocato alla p.a. da soggetto legato da rapporto di servizio, è “patrimoniale” in senso stretto e discende da responsabilità contrattuale, se non altro per l’assoluta diversità ontologica che esiste tra persone fisiche e persone giuridiche
Se si considera poi che i fatti sono avvenuti in un paese piccolo, dove i pubblici dipendenti sono osservabili dalla comunità, non vi è dubbio circa la sussistenza del danno conseguente alla lesione all’immagine dell’Amministrazione sanitaria in conseguenza della condotta tenuta dal convenuto.

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La responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

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Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, previsto a favore del personale ospedaliero esposto in misura continuativa al rischio radiologico, attende al pari delle ferie ordinarie alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, non sussistendo ragioni che possano indurre a differenziare, ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, il congedo aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie, trattandosi in ambedue i casi di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale

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In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, a seguito dell’abrogazione dell’art. 39 della legge n. 146 del 1994 da parte dell’art. 17 della legge n. 128 del 1998, i rifiuti provenienti da ospedali non costituiscono più una categoria a parte e ben, quindi, possono essere assimilati, ove non siano pericolosi e tossici, a quelli urbani, a mezzo di regolamento comunale ex art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, nel qual caso la struttura ospedaliera è soggetta alla predetta tassa, in ragione del carattere di generalità attribuitole dall’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e delle previsioni del comma 3 di tale norma che, nel fornire precise indicazioni in ordine alla coesistenza della produzione dei due tipi di rifiuti, afferma il principio per cui la produzione di rifiuti speciali non integra un elemento escludente la produzione di rifiuti solidi urbani. (Sentenza n. 13711 del 12/06/2009).

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In tema di risoluzione del rapporto di lavoro del direttore amministrativo di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (nella specie, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri), la legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (recepita nel regolamento dell’Istituto adottato con d.int. 11 gennaio 2002, in applicazione del d.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319), che prevede, all’art. 15 comma 6, la cessazione del direttore sanitario e amministrativo dai rispettivi incarichi entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, introduce una fattispecie di estinzione automatica del rapporto la cui “ratio” va individuata nell’intento di assicurare la costante permanenza del rapporto fiduciario fra direttore generale di Aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere e collaboratori, fondato sulla provenienza della nomina dallo stesso soggetto e non nell’esigenza di garantire l’automatico adeguamento della durata della nomina del dirigente a quella degli organi di indirizzo politico. Leggi il resto di questo articolo »

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