Dott. Luigi Vicari on 26 ottobre 2009

In tema di IRPEF, l’indennità di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall’art. 18 del medesimo decreto, e non invocabilità della regola di computo – concernente la riduzione dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente – stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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In un obiter dictum, la Corte di Cassazione ritiene “opzione scientifica non arbitraria” il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l’assunzione dello sostanza; ragionando in astratto, la Corte afferma che ciò potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di “alterazione” da stupefacenti, che costituisce il proprium del reato di cui all’articolo 187 C.d.S.

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In tema di responsabilità per i reati colposi, vale il principio di affidamento, secondo cui ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi. Tale principio subisce un temperamento ove, come nel caso dell’equipe medica, esistano altri partecipi che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In queste ipotesi vale la regola per cui l’agente ha l’obbligo di attivarsi ove abbia la percezione della violazione delle regole cautelari da parte degli altri membri dell’equipe o se, comunque, si trovi in una situazione in cui diviene prevedibile l’altrui inosservanza di regole cautelari.

Cassazione, Sezione IV, 22 Maggio 2009 – 6 Agosto 2009 n. 32191, XXX ed altro

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L’art. 28 dell’accordo nazionale sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il S.S.N., approvato con il d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, secondo il quale la revoca della scelta del medico convenzionato per morte dell’assistito “ha effetto dal giorno del decesso” e che “l’azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall’evento”, si interpreta nel senso che il diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per l’attività a favore degli assistiti cessa al verificarsi dell’evento morte, senza che assuma rilievo, atteso l’ampio termine fissato per la comunicazione, la formale e tempestiva notizia di esso da parte dell’azienda sanitaria al singolo sanitario interessato.

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In tema di dirigenza medica, il parere di idoneità espresso dall’apposita commissione di esperti prevista dall’art. 15-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in funzione del conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello da parte del direttore generale dell’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502  , postula, per ciascun aspirante, oltre allo svolgimento di un colloquio, una valutazione del “curriculum” professionale, la quale, avuto riguardo al parametro della “posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione” previsto dall’art. 8, comma 3, lett. b), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ricomprende esclusivamente gli incarichi e le attività formalmente attribuite e non anche le posizioni possedute o svolte in via di fatto, non potendo queste ultime essere oggetto di una certificazione accettabile per la commissione, sprovvista, per tale tipo di accertamento, di idonei poteri istruttori, dovendosi, per contro, ritenere ammissibile – in riferimento al parametro previsto dall’art. 8, comma 3, lett. c), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 – la produzione di una certificazione relativa alle prestazioni erogate dall’intera struttura presso cui opera il candidato ancorché non specificamente riferite allo stesso ove sia desumibile, in relazione agli altri elementi allegati con il “curriculum”, la tipologia quantitativa (anche se non la specifica quantità) delle prestazioni effettuate dall’aspirante, tanto più che tale dato costituisce, ai fini del giudizio di idoneità, solo uno dei molteplici elementi valutabili dalla commissione.

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