Dott. Luigi Vicari on 19 febbraio 2010

La Legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 5, comma 3, secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti HIV senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse – deve essere interpretato alla luce dell’art. 32 Cost., comma 2, nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente.  Leggi il resto di questo articolo »

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Dott. Luigi Vicari on 19 febbraio 2010

L’agenzia delle Entrate dà alcune indicazioni su come certificare l’acquisto dei medicinali per la detrazione fiscale e per le deduzioni Irpef. Non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di famiglia. Sono valide le dizioni obbligatorie sullo scontrino del farmacista, anche se abbreviate; per esempio farmaco diventa “f.co”, medicinale diventa “med”. Sono validi anche gli scontrini che abbreviano “medicinali da banco” con la sigla “otc” e “medicinali senza obbligo di ricetta” con la sigla “sop”.
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Dott. Luigi Vicari on 19 febbraio 2010

Il primario che demansiona l’aiuto anziano viola i diritti umani e deve risarcirlo di ogni danno, anche dopo la morte. La sentenza della terza sezione civile della Cassazione, depositata lo scorso 2 febbraio, ribadisce che il demansionamento lede i diritti inviolabili del lavoratore e la dignità della persona, sanciti in tutta la Comunità Europea dalla Carta di Nizza. Leggi il resto di questo articolo »

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Dott. Luigi Vicari on 16 febbraio 2010

Gli atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico, quale sicuramente l’Ospedale, sono atti pubblici e tale natura conservano anche quando vengano posti su carta. La falsificazione del supporto informatico o del supporto cartaceo è certamente falsificazione di un atto pubblico. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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Una gestante alla sesta settimana di gravidanza si era sottoposta ad intervento abortivo; dopo l’intervento, era stata dimessa senza essere informata circa la necessità di un successivo controllo, finalizzato alla verifica del buon esito dell’intervento ed in caso negativo alla ripetizione dello stesso; successivamente, sottopostasi ad ulteriori esami aveva accertato d’essere in stato di gravidanza alla ventesima settimana, con conseguente legale impossibilità di interrompere la stessa.
Il medico e/o l’azienda sanitaria, sono entrambi obbligati a fornire una prestazione in linea con i canoni della scienza medica e tenuti pertanto all’assolvimento di tale obbligo informativo, il primo nella fase di preparazione all’intervento, la seconda all’atto delle dimissioni, in sede di prescrizione di eventuali terapie e controlli.

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