Dott. Luigi Vicari on 26 marzo 2010

L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito. Nella specie, la situazione addotta dal lavoratore, ed accertata, configurava un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell’assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.). (Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net)

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Dott. Luigi Vicari on 26 marzo 2010

Un medico rilasciava un certificato di buona salute per sport non agonistici ad un minore che successivamente veniva colto da malore con postumi gravissimi. All’esito del giudizio si affermava che il sanitario avrebbe dovuto valutare i rischi di natura medica e, quindi, tener conto che il certificato ben poteva essere utilizzato per un numero indeterminato di attività, in ipotesi controindicate in relazione allo stato fisico del ragazzo. Il medico doveva adottare un superiore dovere di “protezione” la cui mancanza può configurare il nesso di causalità tra incauto rilascio e il danno occorso. In concreto si riteneva che il rilascio del documento era stato non conforme e non compatibile con la specifica diligenza richiesta con conseguente attribuzione di prevalente responsabilità solo parzialmente attenuata dal comportamento dei genitori. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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Dott. Luigi Vicari on 16 marzo 2010

Un paziente affetto da elevata miopia ad entrambi gli occhi ed astigmatismo si affidava al medico che, dopo aver effettuato una normale visita oculistica, suggeriva l’opportunità di un intervento correttivo, definito routinario. L’uomo asseriva anche che, tanto durante la visita, quanto prima dell’intervento, non veniva fornita alcuna informativa in relazione alla prospettata attività, lasciandosi intendere che sarebbe stata eseguita la tipologia “lasik” che il paziente già conosceva. Si era poi appurato che l’intervento effettuato fu del tipo PRK al quale il paziente non si sarebbe mai sottoposto. Dal detto intervento eseguito senza consenso erano derivate lesioni, tanto che originariamente veniva contestato il più grave delitto di lesioni personali non colpose ai sensi dell’art. 582 codice penale.

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Dott. Luigi Vicari on 5 marzo 2010

Un dipendente della ASL intraprendeva giudizio per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori  rispetto alla categoria (categoria A) di inquadramento in quanto stabilmente assegnato a mansioni superiori (della categoria B) costituite dallo svolgimento di attività di ufficio (di gestione degli ordini, del parco macchine aziendale, di istruttoria tecnica e amministrativa) incompatibili col carattere elementare (manuale e di mero supporto) dei compiti dell’ordinamento professionale correlati al profilo professionale di appartenenza.   Leggi il resto di questo articolo »

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Dott. Luigi Vicari on 2 marzo 2010

Un pubblico dipendente a seguito di un ordine di servizio, conseguentemente all’assenza del titolare, aveva assunto funzioni vicarie con poteri di firma e coordinamento, ed aveva retto l’ufficio. A seguito di trasferimento, era stato costretto ad una quasi totale inattività e al disimpegno di compiti di addetto alle informazioni generali sulle competenze dell’ufficio, addetto al protocollo della corrispondenza, tanto da essere colpito da vari disturbi di natura psico-somatica che lo avevano indotto, infine, al pensionamento. Domandava, perciò, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori e il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale “da mobbing” in conseguenza del successivo demansionamento. Leggi il resto di questo articolo »

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