Dott. Luigi Vicari on 14 maggio 2010

Ai fini del rimborso delle spese sanitarie sostenute per un intervento cardio-chirurgico, ritenuto da effettuarsi in tempi brevi, in una struttura privata, ma senza autorizzazione della Unità Sanitaria, cui pure veniva  richiesta, vi è evidente differenza tra gravità della malattia ed urgenza dell’intervento, questa intesa come situazione di assoluta improcrastinabilità delle cure e, nella specie, correttamente esclusa in considerazione del fatto che l’assistito fu in grado di viaggiare autonomamente  ovvero senza l’assistenza di strutture sanitarie. (Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net)

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Dott. Luigi Vicari on 10 maggio 2010

Ove anche il consenso sia stato raccolto, benché in maniera carente,  da altro medico, ossia da colui che  aveva curato la cartella clinica della paziente, l’obbligo di ottenerlo, dopo adeguata  informazione, grava comunque sul medico che avrebbe effettuato la prestazione chirurgica. Peraltro, lo scarno modulo fatto sottoscrivere nel caso di specie, prima dell’intervento, avrebbe dovuto mettere in guardia sulla non corretta procedura seguita. Il medico esecutore dell’intervento è stato condannato a rifondere la l’Azienda ospedaliera. Per aversi colpa grave del professionista non si richiede una condotta assolutamente scriteriata o abnorme, ma è sufficiente che l’agente abbia serbato un comportamento contrario a regole deontologiche elementari, tralasciando, cioè, quelle cautele che costituiscono lo standard minimo di diligenza richiesto con specifico riguardo all’attività esercitata. (Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net)

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Dott. Luigi Vicari on 13 aprile 2010

Attraverso la mendace attestazione in ordine all’insussistenza di condizioni di incompatibilità rilevanti ai fini dell’assunzione a tempo pieno all’interno dell’Azienda Ospedaliera, risultano integrati gli artifici e i raggiri costitutivi del delitto di truffa, finalizzati ad ottenere indebitamente la corresponsione delle retribuzioni per il periodo di durata del rapporto di lavoro. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che configura il delitto di truffa aggravata il fatto del pubblico funzionario che abbandona il posto clandestinamente, celandolo a chi avrebbe dovuto esserne al corrente, per compiere un’attività incompatibile, nell’orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la pubblica amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione. (Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net)

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Dott. Luigi Vicari on 12 aprile 2010

Anche l’agonia deve essere risarcita. Lo sottolinea la Cassazione che riconosce come la lenta morte di chi “rimane lucido durante l’agonia in consapevole attesa della fine” debba essere risarcita.  Leggi il resto di questo articolo »

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Dott. Luigi Vicari on 29 marzo 2010

L’esercizio di attività libero professionale assume natura eccezionale perché soggetta ad una disciplina di tipo autorizzatorio, che ne rende lecito e legittimo lo svolgimento al di fuori della struttura pubblica nei limiti delle prescrizioni contenute nella concessa autorizzazione, e che rende, al contrario, illecito ed illegittimo detto esercizio nel caso non si sia ottenuta la citata autorizzazione ovvero in contrasto ed in violazione di essa. La vicenda traeva origine dalla mancata comunicazione delle prestazioni professionali eseguite fuori le mura ospedaliere dal dirigente responsabile di struttura complessa  e lo svolgimento della attività in luoghi non autorizzati.   La colpa grave, da cui la condanna, veniva individuata sia nella reiterazione dei comportamenti omissivi che nella violazione delle norme che disciplinano il rapporto tra il sanitario e l’azienda. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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