Dott. Luigi Vicari on 25 maggio 2010

La deliberazione regionale, atto di pianificazione autoritativa e di programmazione destinato ad avere effetti sul bilancio regionale per il contenimento della spesa sanitaria, oltre ad individuare il limite massimo generale attinente al volume delle prestazioni sanitarie, impone alle destinatarie Aziende sanitarie, attraverso i loro direttori generali, di fissare i volumi annuali di prestazioni per singole funzioni in applicazione di criteri predeterminati , di assegnare, tenendo conto della mission e del case mix individuati, il volume massimo per ogni soggetto erogatore e, nel contempo, di stabilire, secondo le linee indicate, obiettivi di aumento di produttività per le strutture pubbliche. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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Risponde di lesioni personali colpose il medico ospedaliero che, omettendo di effettuare i dovuti esami clinici, dimetta con la diagnosi errata di gastrite un paziente affetto da patologia tumorale, così prolungando per un tempo significativo le riscontrate alterazioni funzionali (nella specie, vomito, acuti dolori gastrici ed intestinali) ed uno stato di complessiva sofferenza, di natura fisica e morale, che favorivano un processo patologico che, se tempestivamente curato, sarebbe stato evitato o almeno contenuto.

Fonte: DirittoSanitario.net

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Dott. Luigi Vicari on 14 maggio 2010

L’Embolia da Liquido amniotico e C.I.D. sono eventi sovente catastrofici per la vita e la salute materna, ma nelle sopravvissute (20 – 40% dei casi), come nel caso concreto, in circa la metà non residuano significativi danni neurologici permanenti.
La causalità o concausalità può essere la più remota ed imprevedibile, ma questo non esclude affatto che la tempestiva ed adeguata assistenza sanitaria e rianimatoria possa ottenere positivi risultati nella riduzione e limitazione del danno. Un’assistenza a regola d’arte, secondo le regole della buona pratica sanitaria è stata ritenuta assente nella vicenda, almeno nella fase iniziale e fondamentale del primo soccorso.
Sulla base di queste premesse formulate dai consulente tecnici, è stato affermata la responsabilità del ginecologo ostetrico e della Azienda sanitaria in quanto il primo non avrebbe agito tempestivamente per contrastare la grave patologia attendendo l’arrivo della anestesista/rianimatrice e la seconda, in particolare, per il deficit riscontrato nell’allestimento della sala parto ove possono verificarsi con frequenza situazioni d’emergenza e che la buona pratica clinica esige che siano presenti almeno i presidi di rianimazione di base esattamente indicati in sentenza. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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Dott. Luigi Vicari on 14 maggio 2010

La Commissione d’inchiesta sugli errori sanitari presieduta da Leoluca Orlando ha valutato 120 casi diversi in otto mesi di attività. «Nostro compito – fa sapere Orlando – non è quello di monitorare o inseguire i singoli casi. Siamo interessati a capire non tanto il chi, ma soprattutto il perché dell’errore. Indagare è compito della magistratura».

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Integra il reato di concussione la condotta del direttore di Unità Operativa di un Ente Ospedaliero che, approfittando della posizione ricoperta, della delicata situazione patologica dei pazienti ricoverati e, quindi, della condizione di soggezione psicologica dagli stessi naturalmente subita, li sottoponga a pressioni sia direttamente che indirettamente (nel caso specifico prospettando conseguenze anche gravi se non avessero acconsentito ad elargire somme di denaro onde accedere più velocemente, apparentemente senza passare dal sistema sanitario nazionale notoriamente più lento, all’iter curativo) al fine di ottenere dazioni monetarie non dovute e di cui le persone offese percepiscano con chiarezza l’ingiustizia.

Fonte: DirittoSanitario.net

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