Dott. Luigi Vicari on 8 ottobre 2010

Sicilia, Consiglio di giustizia amministrativa – la giurisprudenza amministrativa ha ampiamente chiarito che la semplice collaborazione scientifica tra un componente di una commissione di concorso e un candidato non configura di per sé una situazione di incompatibilità tale da giustificare l’astensione del commissario, a meno che la collaborazione non sia in realtà espressione dell’esistenza di una più solida e stabile comunanza di interessi economici e di vita. Non è però sufficiente a comprovare tale stabilità la mera partecipazione a un convegno, essendo piuttosto necessaria la sussistenza di rapporti personali più saldi e di ben maggiore intensità. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 28 settembre 2010

Si contestava al primario e ad altro medico in servizio presso un reparto di gastroenterologia di avere per negligenza, imprudenza ed imperizia cagionato lesioni ad un paziente cui era stata diagnosticata una acalasia esofagea e sottoposto ad intervento di dilatazione pneumatica dell’esofago.  Leggi il resto di questo articolo »

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Dott. Luigi Vicari on 23 settembre 2010

La Suprema corte ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico della Azienda ospedaliera e del primario del reparto di terapia intensiva di cardiologica in favore del paziente che subiva gravi lesioni a causa della fuoriuscita di liquidi di infusione venosa dal sistema della vena basilica di destra somministrati per fronteggiare una sindrome cardiocircolatoria acuta. Si sosteneva, a difesa, che del tutto illogicamente si era attribuita una responsabilità al personale medico ed in particolare al primario, dovendosi assolutamente escludere che il medico risponda di una attività meramente pratica, quale quella di controllo delle quantità dei farmaci somministrati mediante infusione in vena, riconducibile in realtà al personale parasanitario. La Corte di cassazione civile, sottolineando come non fossero in discussione la validità e l’efficacia della terapia prescelta, bensì le modalità con cui essa venne eseguita, ha confermato la condanna, rilevando l’assenza di provada parte degli interessati (ospedale e primario) che l’evento di danno fosse in concreto dipeso da un avvenimento imprevisto ed imprevedibile. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 23 settembre 2010

La Suprema corte ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico della Azienda ospedaliera e del primario del reparto di terapia intensiva di cardiologica in favore del paziente che subiva gravi lesioni a causa della fuoriuscita di liquidi di infusione venosa dal sistema della vena basilica di destra somministrati per fronteggiare una sindrome cardiocircolatoria acuta. Si sosteneva, a difesa, che del tutto illogicamente si era attribuita una responsabilità al personale medico ed in particolare al primario, dovendosi assolutamente escludere che il medico risponda di una attività meramente pratica, quale quella di controllo delle quantità dei farmaci somministrati mediante infusione in vena, riconducibile in realtà al personale parasanitario. La Corte di cassazione civile, sottolineando come non fossero in discussione la validità e l’efficacia della terapia prescelta, bensì le modalità con cui essa venne eseguita, ha confermato la condanna, rilevando l’assenza di provada parte degli interessati (ospedale e primario) che l’evento di danno fosse in concreto dipeso da un avvenimento imprevisto ed imprevedibile. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 23 settembre 2010

La Suprema corte ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico della Azienda ospedaliera e del primario del reparto di terapia intensiva di cardiologica in favore del paziente che subiva gravi lesioni a causa della fuoriuscita di liquidi di infusione venosa dal sistema della vena basilica di destra somministrati per fronteggiare una sindrome cardiocircolatoria acuta. Si sosteneva, a difesa, che del tutto illogicamente si era attribuita una responsabilità al personale medico ed in particolare al primario, dovendosi assolutamente escludere che il medico risponda di una attività meramente pratica, quale quella di controllo delle quantità dei farmaci somministrati mediante infusione in vena, riconducibile in realtà al personale parasanitario. La Corte di cassazione civile, sottolineando come non fossero in discussione la validità e l’efficacia della terapia prescelta, bensì le modalità con cui essa venne eseguita, ha confermato la condanna, rilevando l’assenza di provada parte degli interessati (ospedale e primario) che l’evento di danno fosse in concreto dipeso da un avvenimento imprevisto ed imprevedibile. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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