Dott. Luigi Vicari on 13 novembre 2010

Cassazione Penale – non può escludersi la colpa dell’imputata del reato di guida in stato di ebbrezza per aver dichiarato l’assunzione nel corso della giornata di un numero non meglio precisato di gocce di fitofarmaci in soluzione alcolica al 70% prescritti dal medico, essendo evidente sui flaconi l’indicazione della presenza di alcool, come anche precisato sulla prescrizione medica. La piena consapevolezza dell’imputata della composizione alcoolica dei fitofarmaci ingeriti, implica necessariamente l’integrazione degli estremi della colpa, non valendo comunque a scriminarla la tesi difensiva, secondo cui non era stata informata dai medici della possibilità d’innalzamento del tasso alcolemico (circostanza, peraltro, che rientra nel notorio) e del fatto che la loro assunzione non le consentiva di porsi alla guida di un’autovettura. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 12 novembre 2010

Non si rende configurabile il reato di abusivo esercizio della professione di infermierequalora l’agente si sia limitato ad effettuare saltuariamente ad ospiti di una casa di riposo iniezioni insuliniche ed intramuscolo, in conformità alle prescrizioni mediche, onde sopperire alla carenza di personale infermieristico.

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Dott. Luigi Vicari on 9 novembre 2010

In un caso di richiesta di risarcimento del danno avanzato nei confronti di una azienda sanitaria per una presunta ipotesi di responsabilità medica, l’ente, in via preliminare, deduceva la propria carenza di legittimazione a stare in giudizio in quanto i medici del Consultorio operavano in regime convenzionale autonomo ai sensi del DPR 500/1996, sicché doveva escludersi che l’Asl potesse rispondere della loro condotta. Il tribunale, dopo aver ricostruito le caratteristiche del rapporto di lavoro convenzionato della specialistica ambulatoriale, ha osservato come non possa fondatamente sostenersi che il medico specialista operi in una posizione di totale autonomia, senza alcuna relazione tra l’azienda sanitaria ed il paziente; al contrario, deve concludersi che si tratta di un rapporto pienamente equiparabile a quello dei medici dipendenti, con la conseguenza che l’Asl è chiamata a rispondere della condotta dei medici operanti nelle sue strutture ai sensi dell’art. 1228 c.c., in virtù del contratto atipico di spedalità che si instaura con i pazienti, non diversamente dal caso del personale sanitario dipendente in senso stretto. [Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net]

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Con atto di citazione , i genitori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i dottori, l’ostetrica  e la casa di cura , per sentire dichiarare che le gravi lesioni personali riportate dal minore (con esiti di inabilità permanente) in occasione della nascita erano imputabili a colpa di tutti i sanitari.

Non sarebbe stata  eseguita una ecografia tra la ventottesima e la trentesima settimana di gestazione (questo esame avrebbe consentito di prevedere la distocia di spalla e di programmare “a priori” modalità del parto tali da affrontare la situazione, senza pericoli per il bambino).

Il ginecologo che aveva seguito il parto, secondo gli attori, non si sarebbe reso conto che le spalle del bambino avevano difficoltà ad uscire (distocia di spalla) e non avrebbe posto in essere le manovre tipiche che si adottano in tali evenienze, idonee ad evitare danni per il neonato. La distocia di spalla è infatti universalmente riconosciuta come una delle cause più frequenti della paralisi del plesso brachiale.

Ed inoltre l’ipotesi di ingiustificato rifiuto da parte dell’assicuratore di effettuare il pagamento, rientra nella violazione degli obblighi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., ed è, quindi, fonte di responsabilità per l’assicuratore ?

Fonte: DirittoSanitario.net

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Dott. Luigi Vicari on 18 ottobre 2010

Una Casa di cura rigettava l’istanza diretta ad ottenere copia di tutte le cartelle cliniche concernenti i dati clinici della coniuge con la quale, il richiedente la documentazione, aveva contratto matrimonio canonico. Tale istanza era motivata dalla necessità di produrre dati clinici davanti al Tribunale ecclesiastico, presso cui era stato avviato giudizio per l’annullamento del matrimonio. Il Consiglio di stato, contrariamente alla pronuncia Tar che dava ragione alla struttura sanitaria, ha affermato che il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. La pronuncia ha chiarito che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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