L’assenza del prestatore di lavoro dal suo domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non assume in sé e per sé rilevanza disciplinare, soprattutto qualora, come nella specie, tale assenza sia giustificata dalla natura della patologia (specificamente sindrome depressiva ansiosa), ovvero dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al sanitario di fiducia per l’insorgere improvviso di un evento morboso diverso da quello inizialmente diagnosticato. Nella medesima circostanza nemmeno assume rilievo nella specie, per assenza di intento elusivo, la mancata comparizione del lavoratore alla visita ambulatoriale prescritta dal medico fiscale, fermo restando in ogni caso l’evidente sproporzione tra gli addebiti mossi e l’adottata sanzione disciplinare espulsiva.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-10-2010, n. 21621
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