L’assenza del prestatore di lavoro dal suo domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non assume in sé e per sé rilevanza disciplinare, soprattutto qualora, come nella specie, tale assenza sia giustificata dalla natura della patologia (specificamente sindrome depressiva ansiosa), ovvero dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al sanitario di fiducia per l’insorgere improvviso di un evento morboso diverso da quello inizialmente diagnosticato. Nella medesima circostanza nemmeno assume rilievo nella specie, per assenza di intento elusivo, la mancata comparizione del lavoratore alla visita ambulatoriale prescritta dal medico fiscale, fermo restando in ogni caso l’evidente sproporzione tra gli addebiti mossi e l’adottata sanzione disciplinare espulsiva.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-10-2010, n. 21621

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Dott. Luigi Vicari on 30 novembre 2010

Lo stress da lavoro colpisce ormai questi tutti e non è un fattore personale come alcuni credono, ma una vera e propria malattia professionale che riguarda ogni lavoratore, ma soprattutto ogni datore di lavoro che deve “monitorare” le varie situazioni per tutelare la salute dei propri dipendenti. Orari, turni, percorsi di carriera, la precarietà e anche i conflitti tra colleghi, sono tutti fattori a rischio che dal prossimo 31 dicembre dovranno essere monitorati in ogni luogo di lavoro per mettere in atto iniziative in grado di eliminare o ridurre al massimo situazioni a rischio: ogni datore di lavoro che non farà questo commetterà un reato.
Lo prevede la circolare firmata giovedì scorso dal ministero del Lavoro in attuazione del “Testo unico sulla salute e la sicurezza nel lavoro”. Il procuratore Raffaele Guariniello ha spiegato che, se un lavoratore si ammala proprio a causa dello stress, si può incorrere nell’accusa di lesioni colpose o maltrattamenti a seconda del caso. Quindi dal 1 Gennaio 2011, tutti i datori di lavoro pubblici o privati, dovranno ottemperare alle disposizioni di legge emanate nel 2008, che in realtà dovevano già partire dal primo agosto scorso, ma una circolare ministeriale aveva dato proroga per il 31 dicembre 2010, indicando l’obbligo di avviare la procedura di valutazione del rischio stress; il datore di lavoro doveva monitorare i propri dipendenti scegliendo un campione da intervistare per valutare le situazioni di rischio.

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Dott. Luigi Vicari on 30 novembre 2010

Non integra il delitto di violenza privata la minaccia di denuncia penale proveniente da un medico del servizio pubblico e diretta a far cessare irregolarità e prassi illegittime nella raccolta del sangue del Centro di immunoematologia e trasfusione di un’azienda ospedaliera del quale sia responsabile.

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Dott. Luigi Vicari on 22 novembre 2010

Un medico dipendente a tempo indeterminato di una struttura accreditata con il Ssn, chiedeva l’ammissione al primo anno di una scuola di specializzazione in chirurgia generale in qualità di soprannumerario. Il candidato, unico aspirante(soprannumerario), non veniva ammesso a causa di una nota con cui il Ministero aveva ritenuto escludere i dipendenti delle strutture private, anche se accreditate. Il Tar, contrariamente, ha affermato che ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, non sussiste un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. [Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 14 novembre 2010

Corte di cassazione penale – Talora, al fine difensivo, quanto riportato nella cartella clinica può avere scarso significato poiché le indicazioni temporali in essa contenute possono rivestire carattere puramente indicativo, specialmente laddove non sia possibile ritenere che sulla stessa sia stata riportata fedelmente la sequenza temporale degli avvenimenti in considerazione di una emergenza, quale evento in contrasto con la memorizzazione, orologio alla mano, di ogni singolo segmento degli atti compiuti dai sanitari. [Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net]

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