Ai fini dell’individuazione dell’ordine di priorità per l’assegnazione degli incarichi o per la stipulazione dei rapporti di lavoro con i medici già incaricati a tempo indeterminato nell’ambito del servizio di continuità assistenziale, in sede di redazione della graduatoria per l’”emergenza sanitaria territoriale”, è legittimo utilizzare il criterio dell’anzianità di titolarità del servizio di continuità assistenziale, escludendo tutto il periodo di lavoro svolto a tempo determinato nell’ambito del medesimo servizio, ai sensi di quanto complessivamente disposto dall’art. 63, comma 4, d.P.R. 28 luglio 2000 n. 270 (recante il Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resisi pubblici i “b) medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per: b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di cui al capo III; b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell’ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante; b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante”) e, inoltre, del successivo comma 11 del medesimo art. 63 (in base al quale “L’Azienda interpella prioritariamente i medici di cui alla lett. a) del precedente comma 4 in base alla anzianità di servizio: laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lett. b), dello stesso comma 4, lett. b1) e b2) secondo l’anzianità di servizio”).

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Dott. Luigi Vicari on 21 dicembre 2010

I medici precari licenziati prima del 24 novembre 2010, sia nella sanità pubblica che in quella privata, hanno tempo fino al 23 gennaio 2011 per impugnare il licenziamento.Possono farlo coloro che hanno avuto contratti la cui durata complessiva sia stata superiore ai 3 anni (previsti dal d.lgs. 368/2001) o quelli per i quali si è arrivati alla conclusione del rapporto di lavoro senza atti formali o prima della scadenza. La Fp-Cgil, in una nota, si rivolge a queste categorie ricordando l’imminenza del termine. Leggi il resto di questo articolo »

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Dott. Luigi Vicari on 21 dicembre 2010

Cassazione civile – Il medico (e la struttura sanitaria nell’ambito della quale egli agisce) debbono fornire, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente acquisite sulle terapie che si vogliono praticare, o sull’intervento chirurgico che si intende eseguire, illustrandone le modalità e gli effetti, i rischi di insuccesso, gli eventuali inconvenienti collaterali.Tendenzialmente anche gli esiti anomali o poco probabili – se noti alla scienza medica e non del tutto abnormi – debbono essere comunicati, sì che il malato possa consapevolmente decidere se correre i rischi della cura o sopportare la malattia, soprattutto nei casi in cui non si tratti di operazione indispensabile per la sopravvivenza. [Avv. Ennio Grassini -www.dirittosanitario.net]

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Fatto : Una paziente ha convenuto davanti al Tribunale di Milano il ginecologo  ed il radiologo , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, a causa della tardiva diagnosi di un carcinoma mammario, che ha determinato un ritardo di oltre settanta giorni nella cura.

Ha addebitato al medico di avere rinviato di un mese la visita ed il compimento di ulteriori accertamenti, dopo che essa gli ha comunicato con una telefonata di avere rilevato un nodulo al seno

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Dott. Luigi Vicari on 17 dicembre 2010

Il datore di lavoro può avvalersi dell’attività degli istituti di vigilanza essendo legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative sull’operato dei lavoratori. Rientra nel potere del datore di lavoro la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione. Le norme poste a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono che il datore di lavoro possa controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che ciò implichi la violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti.  [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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