Il fatto
Un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, oltre ad esercitare la propria attività nell’immobile di sua proprietà,condivideva lo studio con altri colleghi anch’essi convenzionati e, saltuariamente, su richiesta degli interessati e a seguito di prenotazione di visita, con altri specialisti tutti appartenenti all’Area medica non chirurgica con attività di carattere non rischioso nè invasivo per i pazienti.
A seguito di ispezione,  la ASL adottava un atto di diffida sul presupposto che lo studio medico fosse un ambulatorio polispecialistico, per la cui apertura sono necessarie speciali autorizzazioni mancanti nella caso concreto.

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Stop agli interventi chirurgici senza speranza anche se c’è il ‘consenso informato’ da parte del paziente. Lo ha stabilito la Cassazione, sostenendo che i chirurghi che affrontano operazioni che non hanno una speranza agiscono “in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico terapeutico”.  Leggi il resto di questo articolo »

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Dott. Luigi Vicari on 11 aprile 2011

Consiglio di stato – in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (secondo cui le assunzioni in servizio presso le unità sanitarie locali possono avvenire solo mediante pubblico concorso, con conseguente nullità degli atti e provvedimenti posti in essere in violazione di tale principio) e nel successivo articolo 73 (che ha previsto la conferma dei rapporti convenzionali in corso all’epoca), non può ammettersi il riconoscimento giudiziario di un rapporto convenzionale come rapporto di pubblico impiego, anche a prescindere dalle peculiari modalità del servizio prestato. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 20 febbraio 2011

Corte Costituzionale – il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell’agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 18 gennaio 2011

Agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico.

Se è vero   che la cartella clinica “adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti”, donde la natura di atto pubblico alla stessa riconosciuta, non può dubitarsi del fatto che anche i dati relativi ai trattamenti eseguiti in funzione dell’intervento operatorio, trascritti nella scheda anestesiologica, costituiscano “fatti clinici rilevanti” che ne ribadiscono la richiamata natura.

Fonte: DirittoSanitario.net

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