Dott. Luigi Vicari on 10 agosto 2012

Treatment with human growth hormone–releasing hormone (GHRH) for 20 weeks had favorable effects on cognitive function in a randomized controlled trial of healthy older adults and those with mild cognitive impairment (MCI).

Compared with placebo, daily subcutaneous injections of tesamorelin (Egrifta, Theratechnologies, Inc) were associated with improvement on tests of executive function and possibly memory, the study team reports in an article published online August 6 in Archives of Neurology.

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Il divieto di monetizzare le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro si applica a partire dal 7 luglio, cioè dall’entrata in vigore del Dl 95/2012 (Revsione della spesa).
Le ferie non godute dai dipendenti pubblici cessati dal servizio in precedenza possono continuare ad essere monetizzate e, scelta ancor più rilevante, anche le ferie non godute fino a quella data dai dipendenti potranno essere monetizzate alla cessazione anche se questa interverrà dopo l’entrata in vigore della norma.

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È quanto emerge da uno studio pubblicato su “Neurology” a firma di Ronald Postuma, neurofisiologo della McGill University di Montreal, in Canada.Tuttavia, trattandosi di una sperimentazione durata per un tempo limitato, i neurologi canadesi suggeriscono studi più approfonditi su suoi potenziali impieghi clinici.

di  | 8 agosto 2012

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La Cassazione ha sancito che risponde del decesso del paziente il medico che lo indirizza a un ospedale senza trasmettere ai colleghi un’analitica valutazione specialistica, che fornisca loro il quadro esatto della patologia e della gravità della situazione clinica. Vediamo nel dettaglio il caso e perché la suprema Corte ha deciso che consigliare al paziente di rivolgersi a una struttura ospedaliera non esonera il professionista dalla responsabilità per il decesso dell’utente, se non invia anche una valutazione specialistica, indispensabile a inquadrare la situazione clinica e a evitare ritardi nella cura.

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Dott. Luigi Vicari on 27 aprile 2012

Ogni medico «deve fare tutto quello che è nella sua capacità per la salvaguardia dell’integrità del paziente». Il monito arriva dalla sentenza n. 13547/2012 depositata dalla quarta sezione penale della Cassazione. I liberi professionisti e gli specialisti che operano nel privato, se impossibilitati a intervenire, hanno comunque l’obbligo di visitare il paziente e informare adeguatamente i colleghi ospedalieri che dovranno prendere in carico il malato. 

Nel caso specifico sono coinvolti cinque sanitari calabresi colpevoli di non aver evitato il decesso di un 19enne di Lagonegro, avvenuto per grave shock settico e stasi ematica acuta, conseguenze di un ascesso non curato. Il ragazzo, affetto da due giorni da un ascesso dentario che non rispondeva agli antibiotici prescritti dal medico di famiglia, si era rivolto al pronto soccorso, ma il dottore in servizio lo aveva dimesso senza eseguire o far eseguire dal chirurgo di turno un’incisione. Il dentista, contattato di domenica, si era limitato a raccomandargli di tornare in ospedale. Al quarto giorno un altro sanitario del Ps lo aveva dimesso di nuovo senza intervenire. Nel pomeriggio uno specialista di una clinica odontostomatologica privata lo aveva rinviato in ospedale. Nella tarda mattinata del giorno dopo, finalmente, il medico che lo aveva visto 24 ore prima lo fa ricoverare, ma in serata la dottoressa di turno lo aveva dimesso ancora, senza praticare alcuna incisione.

Tutti condannati i medici coinvolti, in tutti i gradi di giudizio. Se i medici avessero bloccato l’ascesso, non si sarebbe trasformato in flemmone e non si sarebbe verificata la mediastinite che ha portato al decesso. Anche perché l’evoluzione della malattia della vittima non poteva «considerarsi un evento raro e non prevedibile».

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