Dott. Luigi Vicari on 9 dicembre 2014

Con la sentenza del 5 novembre 2014, n. 45844, la Corte di Cassazione precisa i presupposti che configurano la responsabilità penale del sanitario per rifiuto di atti d’ufficio: la sussistenza di una situazione di urgenza effettiva e reale che deve far ritenere indifferibile l’intervento del medico, anche in assenza di esplicita richiesta; e il rifiuto del medico a compiere l’attività fondamentale di accertamento delle condizioni fisiche, cioè la stessa visita finalizzata alla preliminare diagnosi. Quindi anche se la “prassi consolidata in uso nel sistema sanitario” è differente il sanitario che, in qualità di medico di turno, non dispone il ricovero d’urgenza per il paziente arrivato in palesi condizioni di infermità può essere denunciato per omissione d’atti d’ufficio. Va precisato che non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno si configurano come omissione di atti d’ufficio, ma soltanto quelle legate a una situazione di urgenza e, quindi, di indifferibilità per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona.

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Nessuna incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una Asl e la carica di consigliere comunale. L’incompatibilità vale solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. Lo stabilisce Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 5583 del 12 novembre 2014.
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L’uso di cotrimossazolo è stato associato a un aumentato rischio di morte improvvisa in pazienti anziani che assumono inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE inibitori) o bloccanti del recettore dell’angiotensina in uno studio di popolazione pubblicato su British Medical Journal. Gli Autori suggeriscono quindi che, quando clinicamente appropriato, è preferibile che i medici scelgano antibiotici alternativi o limitino la dose e la durata del trattamento con cotrimossazolo. In caso di prescrizione di cotrimossazolo in pazienti sensibili, consigliano un attento monitoraggio del potassio sierico.

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Dott. Luigi Vicari on 7 dicembre 2014

Il medico del pronto soccorso che sbaglia la diagnosi va assolto se il paziente non si sarebbe comunque salvato. La sentenza della Cassazione 49654 del 28 novembre scorso precisa anche che se quest’ultimo viene erroneamente rispedito a casa (o mandato in un reparto sbagliato), e lì decede a causa di un male che, comunque, ha un’alta percentuale di mortalità, non scatta la responsabilità professionale. Non deve, infatti, esserci alcun ragionevole dubbio sul nesso di causa-effetto che lega la condotta negligente del medico e il danno per il malato.

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Dott. Luigi Vicari on 7 dicembre 2014

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Condotta negligente del medico di pronto soccorso per omessa diagnosi tempestiva. La mancata annotazione nel verbale di Pronto Soccorso di alcuna sintomatologia soggettiva, unitamente alle risultanze discordanti della prova orale (deposizioni testimoniali e dichiarazioni della persona offesa) costituisce prova della superficialità della ricorrente nel momento dell’approccio diagnostico (sentenza nr. 44810/14).

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