Con decreto ministeriale del 21 luglio 2000, n our website. 278 il Dipartimento per la Solidarietà sociale ha regolamentato i permessi retribuiti spettanti ai lavoratori per gravi motivi relativi alla situazione personale e della propria famiglia anagrafica, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000. n. 253.

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Spetta al paziente dimostrare la colpa del medico in un presunto caso di malasanità. Il principio è stato ribadito dalla I Sezione civile del Tribunale di Milano, in una nuova sentenza (n.1430 del 2 dicembre) relativa a un’accusa di danno subito da un bambino sottoposto a intervento neurochirurgico. Il Tribunale, sottolinea l’Ordine dei medici meneghino, “ha riconfermato precedenti sentenze secondo le quali il medico, anche quando opera all’interno di una struttura, non ha un rapporto ‘contrattuale’ con il paziente. Pertanto, se dall’atto medico discende un danno, l’onere della prova spetta al paziente e la prescrizione è quinquennale. Al contrario il paziente continua ad avere con la struttura un rapporto di tipo contrattuale da ‘contatto sociale’, e quindi spetta alla struttura provare il proprio corretto adempimento e la prescrizione è decennale”. 

“In altri termini – osserva l’Omceo milanese – in base alla corretta interpretazione della legge Balduzzi del 2012, non è più il medico a dover provare la propria correttezza professionale, ma è il paziente che deve provare la colpa del medico”. L’orientamento della I Sezione civile del Tribunale di Milano era già finito sotto i riflettori delle cronache nell’ottobre scorso, dopo un pronunciamento relativo a un paziente che aveva denunciato di avere subito danni alle corde vocali nel 2008. La sentenza era stata definita “storica” da Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Milano.  Leggi il resto di questo articolo »

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Nel corso di un’ispezione dei Carabinieri NAS avvenuta nel 2010 all’interno del Pronto Soccorso di un Ospedale laziale, era stata accertata la presenza di n. 18 fiale di morfina cloridrato a fronte delle 17 riscontrate in giacenza contabile. Il dirigente medico responsabile veniva condannato alla pena dell’ammenda di 1200 euro per non aver ottemperato alle norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Nel procedimento si rilevava che nessuna movimentazione delle fiale in entrata o in uscita si era verificata nelle 24 antecedenti il controllo operato dai NAS, il che evidenzia che il mancato controllo da parte del dirigente medico, protrattosi oltre il periodo di tolleranza, aveva comportato l’elusione della finalità delle norme in materia.

[Avv. Ennio Grassini  – www.dirittosanitario.net]

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Dott. Luigi Vicari on 14 marzo 2015
L’indagine radiologica è un atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va demandata la valutazione dell’esame, sia per giustificare l’effettuazione dello stesso che per valutarne l’utilità diagnostica.
Tale riserva di competenza a favore del radiologo trova conforto nelle disposizioni normative, le quali consentono di qualificare come illegittimi gli atti del direttore generale di una Azienda Ospedaliera con i quali è stato adottato il “Protocollo per la tele-gestione degli esami radiografici convenzionali e TC senza mezzo di contrasto” nonché la “Procedura generale – percorso di giustificazione – esami di diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti”, laddove riconoscono spazi di autonomia diagnostica a soggetti diversi dai medici specialisti radiologi.
Non è, pertanto, nemmeno possibile definire a priori, in via meramente generale e astratta sulla base di criteri condivisi e consolidati nel tempo, le tipologie di indagini radiologiche effettuabili in assenza della previa valutazione da parte del medico, in quanto in conflitto con l’esigenza – affermata dalla norma – di previa valutazione da parte dello specialista del concreto caso clinico e delle caratteristiche della persona interessata.
 
 [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]