Tar Friuli Venezia Giulia – Sezione I – sentenza n. 93/2015
L’indagine radiologica deve essere qualificata come atto medico di esclusiva competenza dello specialista medico radiologo, cui va, pertanto, demandata la valutazione dell’esame in concreto sia per giustificare l’effettuazione dello stesso sia per valutarne l’utilita’ diagnostica. Tale “riserva” di competenza a favore del medico radiologo trova conforto non solo nelle disposizioni normative invocate dai ricorrenti medesimi, che pongono a carico di tale specialista la responsabilita’ clinica e radioprotezionistica dell’esame (art. 5, comma 2, d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187: “Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, e’ effettuata sotto la responsabilita’ dello specialista”), fatte salve la (limitata) possibilita’ di svolgere attivita’ radiodiagnostiche complementari da parte del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche’ contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica e la delegabilita’ dei (soli) aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o all’infermiere pediatrico, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, ma anche soprattutto nelle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, e 5, comma 1, del medesimo decreto.