IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti  gli  articoli  2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della   Repubblica   del   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura  e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;
Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del  28  maggio  2009,  con il quale e’ stato attribuito il titolo di vice  Ministro  al  Sottosegretario  di Stato presso il Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, prof. Ferruccio Fazio,  previa  approvazione,  da  parte  del Consiglio dei Ministri, della  delega  di  funzioni  conferita al predetto Sottosegretario di Stato  dal  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali;
Considerato  che il testo unico classifica le sostanze stupefacenti e  psicotrope  in  due  tabelle  (delle quali la tabella I riporta le sostanze  con  forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, e la tabella II individua le sostanze che hanno attivita’ farmacologica e, pertanto,  sono usate in terapia come medicinali) e che la tabella II e’ suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E,  nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;
Considerato  che nell’allegato III-bis al testo unico sono elencati alcuni  medicinali utilizzati nella terapia del dolore per i quali, a seguito  dell’entrata  in  vigore  della citata legge n. 12 del 2001, sono previste alcune semplificazioni prescrittive;
Considerato  che  una  delle  cause che rendono difficile l’accesso alla  terapia  del  dolore risulta essere la necessita’, prevista dal testo   unico,   dell’utilizzo  di  un  ricettario  speciale  per  la prescrizione  dei  medicinali  analgesici oppiacei per la terapia del dolore;
Considerato   che  una  ricollocazione  dei  medicinali  analgesici oppiacei per la terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis del testo  unico,  dalla tabella II sezione A, alla Tabella II sezione D, comporterebbe la possibilita’ di utilizzo della ricetta ordinaria, da rinnovarsi di volta in volta;
Considerato  che  l’art.  14,  comma 1), lettera e) n. 1) del testo unico  stabilisce che nella sezione D della tabella II sono indicate, fra   l’altro  le  composizioni  medicinali  contenenti  le  sostanze elencate  nella  tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e  quantitativa e per le modalita’ del loro uso, presentano rischi di abuso   o   farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a  quello  delle composizioni  medicinali  comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto  non  sono  assoggettate  alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
Sentito  il Consiglio Superiore di Sanita’ che, nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 27 maggio 2009, ha espresso parere favorevole a che siano   iscritte   nella   tabella  II,  sezione  D,  delle  sostanze stupefacenti  e  psicotrope  di cui al testo unico le composizioni ad uso diverso da quello parenterale utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine, contenenti da sole o in associazione con altri  principi attivi le sostanze riportate nell’allegato III-bis al testo  unico,  con  esclusione  dei medicinali indicati nella terapia della  disuassefazione  degli  stati di tossicodipendenza, ritenendo, tuttavia, che l’ intervento sulle tabelle delle sostanze stupefacenti e  psicotrope  non  possa  considerarsi esaustivo delle problematiche connesse  all’incentivazione dell’uso degli analgesici oppiacei nella terapia del dolore e percio’ sollecitando ulteriori approfondimenti e la revisione del testo unico;
Rilevato che dal parere espresso dal Consiglio superiore di sanita’ non  risulta  che  sia  provato che le composizioni medicinali di cui viene  proposta  l’iscrizione  nella  tabella  II,  sezione  D  siano caratterizzate  dal minor potere tossicomanigeno richiesto dal citato art. 14, comma 1, lettera e), numero 1) del testo unico;
Ritenuto,  peraltro,  indifferibile,  dare attuazione al parere del Consiglio  superiore di sanita’, per evitare che le attuali modalita’ prescrittive  dei  farmaci  oppiacei  da utilizzare nella terapia del dolore  continuino  a ostacolare l’appropriato impiego terapeutico di tali prodotti, vanificando le finalita’ della citata legge 8 febbraio 2001,  n.  12  e  recando  un  gravissimo  pregiudizio ai diritti del malato;
Visto   il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  e,  in particolare l’art. 117;
Ordina:

Art. 1.

1.  Nelle more di una idonea revisione legislativa del testo unico, relativamente  ai  criteri  di  classificazione  e  alle modalita’ di prescrizione  dei medicinali oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore  in  grado  di  tutelare  efficacemente i diritti dei malati i composti   medicinali  utilizzati  in  terapia  del  dolore  elencati nell’allegato  III-bis del testo unico, con esclusione dei composti a base  di  metadone  e buprenorfina ad uso orale, sono temporaneamente iscritti  nella  sezione  D della tabella II allegata al citato testo unico, limitatamente alle composizioni seguenti:
a)  composizioni  per  somministrazioni  ad  uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantita’, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita’ di somministrazione o in quantita’  percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b)  composizioni  per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina  e  loro  sali  in  quantita’, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unita’ di somministrazione;
c)  composizioni  per  somministrazioni  ad  uso diverso da quello parenterale  contenenti  fentanyl,  idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;
d)   composizioni   per   somministrazioni   ad  uso  transdermico contenenti buprenorfina

Art. 2.

1.  La  presente  ordinanza  ha  effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni di revisione del testo unico richiamate all’art. 1 e, in ogni caso, per non oltre dodici mesi

Art. 3.

1.  La presente ordinanza, che sara’ trasmessa alla Corte dei conti per  la  registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 16 giugno 2009

Il vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2009 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 132

ORDINANZA 2 luglio 2009
Integrazioni all’ordinanza 16 giugno 2009, recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». (09A08111) (G.U. Serie Generale n. 156 del 8 luglio 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti  gli  articoli  2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della   Repubblica   del   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura  e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;   Vista  l’ordinanza  ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea  di  alcune  composizioni  medicinali  nella  tabella  II, sezione  D  allegata  al  Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Ritenuto  necessario  integrare  le  previsioni  dell’art.  1 della ordinanza  di  cui  al punto precedente con modalita’ atte ad evitare abusi  e  contraffazioni prescrittive ed a consentire il monitoraggio delle  quantita’  delle  singole  preparazioni, rientranti nel regime previsto  dalla  stessa,  effettuate con ricetta diversa da quella di cui  al  decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio  sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 marzo 2008;
Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del  28  maggio  2009,  con il quale e’ stato attribuito il titolo di Vice  Ministro  al  Sottosegretario  di Stato presso il Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, Prof. Ferruccio Fazio,  previa  approvazione,  da  parte  del Consiglio dei Ministri, della  delega  di  funzioni  conferita al predetto Sottosegretario di Stato  dal  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali;
Visto   il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  e,  in particolare l’art. 117;

Ordina:

Art. 1.

1. All’art. 1 dell’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  del  16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea  di  alcune  composizioni  medicinali  nella  tabella  II, sezione  D  allegata  al  Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2009, n. 141, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’atto della dispensazione delle composizioni di cui alla presente  ordinanza, la prescrizione delle quali viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal  decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 marzo 2008,  il  farmacista  deve  accertare  l’identita’ dell’acquirente e prendere  nota  degli  estremi  di  un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.
1-ter.  Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alla ASL e  all’Ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva  delle  ricette,  diverse  da  quella  di  cui al decreto Ministero  della  salute  10  marzo  2006  o  da  quella del Servizio sanitario   nazionale,   disciplinata   dal   decreto  del  Ministero dell’economia  e  delle  finanze  del 17 marzo 2008, spedite nel mese precedente  e  contenenti  la  prescrizione di composizioni di cui al comma  1. La comunicazione dovra’ recare per ciascuna composizione la denominazione   delle  preparazioni  e  il  numero  delle  confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.
1-quater.  Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  –  Direzione  generale  dei  farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma precedente.
1-quinquies.  Con  provvedimento  del  Ministro  del  lavoro, della salute  e  delle politiche sociali possono essere stabilite modalita’ per  la  trasmissione  telematica delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.».

Art. 2.

1.  La  presente  ordinanza  ha  effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico richiamate all’art. 1 dell’ordinanza  del  16  giugno 2009 e, in ogni caso, non oltre il 19 giugno 2010.

Art. 3.

1.  La presente ordinanza, che sara’ trasmessa alla Corte dei conti per  la  registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009
Il Vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2009 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 195

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