In tema di attribuzione di borse di studio post universitarie a favore di laureati in medicina ammessi alla frequenza di un corso di specializzazione, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali compete, ai sensi del comma 2 della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Ne consegue che sia i Ministeri che l’Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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