La visita medica perchè possa essere addotta come causa giustificatrice dell’irreperibilità, è necessario che presenti un’accertata utilità ed indifferibilità per il lavoratore, sia sul piano diagnostico che curativo; il lavoratore, inoltre, deve fornire dimostrazione (essendo onere che grava a suo carico), che la stessa non si sia potuta svolgere in fasce orarie diverse da quelle di reperibilità, ad esempio per indisponibilità del medico o della struttura sanitaria ospitante. T.A.R. Puglia Lecce Sez. II – Sentenza del 04-09-2009, n. 2075.
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