Va certamente riconosciuto al medico di guardia il compito di valutare la necessità della visita richiestagli, con apprezzamento tecnico della sintomatologia riferitagli. Tale valutazione deve essere eseguita con particolare prudenza, attesa la previsione secondo cui, condotta “normale” è l’effettuazione degli interventi richiesti. Nel caso di specie, la Corte distrettuale accoglieva la versione accusatoria che censurava anche la mancata sollecitazione da parte dell’imputata a che i congiunti della paziente chiamassero il 118, relegando la ragione del rifiuto della visita alla ritenuta generica inattendibilità e non concludenza dei sintomi riferiti. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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