Il medico del pronto soccorso che sbaglia la diagnosi va assolto se il paziente non si sarebbe comunque salvato. La sentenza della Cassazione 49654 del 28 novembre scorso precisa anche che se quest’ultimo viene erroneamente rispedito a casa (o mandato in un reparto sbagliato), e lì decede a causa di un male che, comunque, ha un’alta percentuale di mortalità, non scatta la responsabilità professionale. Non deve, infatti, esserci alcun ragionevole dubbio sul nesso di causa-effetto che lega la condotta negligente del medico e il danno per il malato.

Secondo la Cassazione per procedere a una condanna penale, è necessario che il danno riportato dal malato sia diretta conseguenza della negligenza del sanitario: nel senso che eliminata (idealmente) quest’ultima, l’evento non si sarebbe verificato. “Nonostante la morte del paziente – si legge in sentenza – non si può condannare penalmente il medico negligente se anche la giusta diagnosi difficilmente avrebbe salvato il paziente (nel caso di specie si trattava di infarto intestinale, che ha una percentuale di mortalità pari all’83-100 per cento dei casi). L’assoluzione è d’obbligo – scrivono i giudici – tutte le volte in cui resta un ragionevole dubbio sul nesso causale fra condotta ed evento”.

Ma la Suprema Corte lancia anche un avvertimento. “I medici non possono diminuire il grado di attenzione neanche in periodi estivi. Pertanto, “la diligenza deve essere pretesa anche di sabato 31 luglio” (il riferimento è al giorno del week end estivo in cui il paziente si presentò in ospedale, probabilmente semivuoto per via del personale in ferie)”. Insomma, tutte le volte in cui sia provata l’alta probabilità della morte è difficile condannare il medico poco accorto. Bisognerebbe dimostrare che il paziente sarebbe sopravvissuto se il sanitario avesse diagnosticato il male, facendolo curare subito. In questi casi, osserva la Cassazione, per ritenere sussistente il rapporto di causa-effetto fra la condotta antidoverosa del medico e l’evento mortale per il paziente serve un’elevata probabilità logica di salvezza per quest’ultimo.

Fonte: filodiritto

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