” Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla valutazione ai fini pensionistici dell’indennità di polizia giudiziaria prevista dai CCNNLL del comparto Sanità relativi al personale dei livelli e a quello della dirigenza medica.
Al riguardo, con circolare n. 2 del 15 gennaio 1998, a commento dell’art. 44, comma 2, del CCNL 1994/1997 comparto sanità, è stato stabilito che detta indennità era utile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione di cui all’art. 13, lettera b), del D.Lgs. n. 503/1992 mentre, con nota n. 45 del 28 dicembre 2005, relativa al CCNL dei medici e veterinari, l’indennità di polizia giudiziaria, attribuita ai dirigenti medici e veterinari con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è stata considerata utile per il calcolo della prima quota di pensione e ciò perché si è ritenuto che la stessa fosse legata ad un incarico di funzione. In questa sede si vuole precisare, anche alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’Aran in merito all’art. 44, comma 2, del CCNL 94-97 del comparto Sanità, che per il personale dei livelli, la relativa indennità può essere valutata nella quota di pensione di cui all’art. 13, lettera a), del D.Lgs. n. 503/1992, a condizione che sia in possesso della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e che svolga effettivamente detta funzione.
Pertanto, si invitano le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni riportate nella seguente nota operativa; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni, previa richiesta degli interessati, nei limiti previsti dall’art. 26 della legge n. 315/1967. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.” Il Dirigente generale Dr. Costanzo Gala

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