L’accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei determinati requisiti, il cui accertamento è demandato alla Commissione. Occorrono l’iscrizione all’albo professionale; un’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina; un curriculum ai sensi dell’art. 8, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; l’attestato di formazione manageriale da conseguirsi a seguito dell’espletamento del corso di formazione manageriale (di nuova istituzione) di cui all’art. 7. Quindi l’idoneità all’incarico dirigenziale di secondo livello, verificato dalla Commissione, implica il possesso di tutti tali requisiti dei quali inizialmente l’attestato di formazione manageriale scontava la concreta attivazione dei corsi relativi. L’art art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, sotto la rubrica disposizioni finali e transitorie, introduce una duplice eccezione che persegue una distinta finalità: da una parte quella di evitare uno iato tra il vecchio ed il nuovo sistema di accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario in ragione del fatto che occorreva istituire i corsi di formazione dirigenziale; d’altra parte l’esigenza di non penalizzare chi tale idoneità avesse già conseguito nel precedente ordinamento della dirigenza sanitaria. Ed allora da una parte l’art. 15 citato, comma 2, ha previsto che fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7, l’incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. D’altra parte il medesimo art. 15, comma 4, ha previsto che limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del regolamento, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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