In caso di accertamento fiscale con gli studi di settore, per chi decide di “fare pace” col fisco aderendo all’invito a comparire dell’agenzia delle Entrate, le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo. È una delle novità contenute nel decreto anticrisi all’esame del Parlamento che interessa in particolar modo i professionisti (compresi i medici) e le imprese soggette agli studi di settore. Prevista anche la posta elettronica certificata per Asl e ospedali che sostituirà pure le tradizionali raccomandate e gli altri atti cartacei ufficiali con risparmi economici e riduzione dei tempi tecnici per la comunicazione, tra gli altri documenti, di atti legali, contratti e diffide. Riporta la notizia il settimanale Sanità del Sole 24 Ore.

«Nel caso in cui – spiega Sanità – il contribuente intenda aderire a quanto prospettato dalle Entrate (senza svolgere il contraddittorio e imboccare la strada che potrebbe portare all’adesione), è tenuto a inviare apposita comunicazione al competente ufficio e a versare le somme dovute (riportate nell’invito al contraddittorio) entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Così facendo, il contribuente ottiene il dimezzamento delle sanzioni ordinariamente applicabili in caso di adesione concordata al termine del contraddittorio (pari a un quarto del minimo previsto dalla legge), che così scendono a un ottavo del minimo, in analogia a quanto previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione».

«L’adesione del contribuente ai vari istituti definitori – chiarisce Sanità – non riduce le sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni, nonché quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio; sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. La comunicazione di adesione deve contenere: la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata dovuta; in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte. Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito a comparire deve essere effettuato mediante delega a una banca autorizzata o tramite l’agente della riscossione senza prestazione delle garanzie».

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