Sicilia, Consiglio di giustizia amministrativa – la giurisprudenza amministrativa ha ampiamente chiarito che la semplice collaborazione scientifica tra un componente di una commissione di concorso e un candidato non configura di per sé una situazione di incompatibilità tale da giustificare l’astensione del commissario, a meno che la collaborazione non sia in realtà espressione dell’esistenza di una più solida e stabile comunanza di interessi economici e di vita. Non è però sufficiente a comprovare tale stabilità la mera partecipazione a un convegno, essendo piuttosto necessaria la sussistenza di rapporti personali più saldi e di ben maggiore intensità. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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