Nel giudizio intentato da una paziente per ottenere il risarcimento del danno per lesione del labirinto posteriore che asseriva esserle stato causato dalla non diligente somministrazione di un farmaco notoriamente ototossico, a seguito di due sentenze sfavorevoli, la Corte di Cassazione, nel disporre un nuovo esame della vicenda, ha affermato il carattere determinate della distribuzione dell’onere della prova. Se è vero che sul paziente danneggiato sussiste un minor peso probatorio, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento, è anche vero che sullo stesso grava la prova della sussistenza del nesso di causalità fra l’inadempimento del sanitario e il danno. La Suprema Corte, inoltre, nel cassare la sentenza d’Appello, ha attribuito rilievo alla circostanza dell’avvenuto interpello della paziente sulla assenza di sintomi collaterali, non essendovi la relativa annotazione in cartella clinica. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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