In materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 1998-2001 dell’area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N., nel prevedere che “la mobilità su domanda non comporta novazione del rapporto di lavoro”, non implica la conservazione dell’integrale trattamento acquisito con la precedente destinazione, dovendosi considerare – alla luce di una interpretazione sistematica – che, per il personale dirigente, il complessivo trattamento economico si compone (art. 35 del c.c.n.l. citato) di una parte fondamentale e di una parte accessoria, comprensiva, quest’ultima, della retribuzione di posizione, la quale, a sua volta, è ripartita in una componente fissa e in una variabile, collegata (art. 40 del c.c.n.l. citato) all’incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni e destinata a venire meno in caso di assegnazione ad un nuovo incarico. Ne consegue che, ove nel passaggio da un ente all’altro muti l’incarico dirigenziale attribuito, dell’originario trattamento economico si conserva, oltre al trattamento fondamentale, solamente la parte fissa della retribuzione di posizione.
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