Integra il concorso di persone nel reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 110 e 479 cod. pen.) – e non quello di tentativo di induzione in inganno del pubblico ufficiale, autore del falso – la condotta del destinatario di un provvedimento di abbattimento di animale che dichiari falsamente il decesso del bovino infetto, al veterinario della ASL, il quale, a sua volta, attesti falsamente, senza i dovuti controlli, l’esecuzione del provvedimento di abbattimento, in quanto il consapevole comportamento del privato concorre con efficacia causale nel determinare il reato di falso.
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