In tema di responsabilità per colpa medica, “rischio consentito” (o aggravamento del “rischio consentito”) non significa esonero dall’obbligo di osservanza delle regole di cautela, ma rafforzamento di tale obbligo in relazione alla gravità del rischio, che solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole potrà effettivamente ritenersi consentito per quella parte che non può essere eliminata. (Fattispecie nella quale due medici avevano, per negligenza, consentito ad un paziente affetto da gravi problemi psichici, l’esercizio di un’attività pericolosa, ovvero l’uso delle armi: il paziente aveva ucciso due persone, ne aveva ferite quattro e poi si era suicidato).
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