L’art. 28 dell’accordo nazionale sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il S.S.N., approvato con il d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, secondo il quale la revoca della scelta del medico convenzionato per morte dell’assistito “ha effetto dal giorno del decesso” e che “l’azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall’evento”, si interpreta nel senso che il diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per l’attività a favore degli assistiti cessa al verificarsi dell’evento morte, senza che assuma rilievo, atteso l’ampio termine fissato per la comunicazione, la formale e tempestiva notizia di esso da parte dell’azienda sanitaria al singolo sanitario interessato.

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