In tema di dirigenza medica, il parere di idoneità espresso dall’apposita commissione di esperti prevista dall’art. 15-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in funzione del conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello da parte del direttore generale dell’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , postula, per ciascun aspirante, oltre allo svolgimento di un colloquio, una valutazione del “curriculum” professionale, la quale, avuto riguardo al parametro della “posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione” previsto dall’art. 8, comma 3, lett. b), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ricomprende esclusivamente gli incarichi e le attività formalmente attribuite e non anche le posizioni possedute o svolte in via di fatto, non potendo queste ultime essere oggetto di una certificazione accettabile per la commissione, sprovvista, per tale tipo di accertamento, di idonei poteri istruttori, dovendosi, per contro, ritenere ammissibile – in riferimento al parametro previsto dall’art. 8, comma 3, lett. c), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 – la produzione di una certificazione relativa alle prestazioni erogate dall’intera struttura presso cui opera il candidato ancorché non specificamente riferite allo stesso ove sia desumibile, in relazione agli altri elementi allegati con il “curriculum”, la tipologia quantitativa (anche se non la specifica quantità) delle prestazioni effettuate dall’aspirante, tanto più che tale dato costituisce, ai fini del giudizio di idoneità, solo uno dei molteplici elementi valutabili dalla commissione.
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