In tema di risoluzione del rapporto di lavoro del direttore amministrativo di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (nella specie, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri), la legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (recepita nel regolamento dell’Istituto adottato con d.int. 11 gennaio 2002, in applicazione del d.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319), che prevede, all’art. 15 comma 6, la cessazione del direttore sanitario e amministrativo dai rispettivi incarichi entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, introduce una fattispecie di estinzione automatica del rapporto la cui “ratio” va individuata nell’intento di assicurare la costante permanenza del rapporto fiduciario fra direttore generale di Aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere e collaboratori, fondato sulla provenienza della nomina dallo stesso soggetto e non nell’esigenza di garantire l’automatico adeguamento della durata della nomina del dirigente a quella degli organi di indirizzo politico. Tale disposizione, diversamente da altre disposizioni legislative della Regione Lazio concernenti l’automatica decadenza dei direttori generali delle Asl (per la cui incostituzionalità si è pronunciata Corte cost. n. 104 del 2007), è immune da censure di costituzionalità per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento poiché, come chiarito dal Giudice delle leggi con riferimento a disposizioni analoghe della legge della regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (v. Corte cost. n. 233 del 2006), non riguarda un’ipotesi di “spoil system” in senso tecnico, dal momento che non regola un rapporto fondato sull’ “intuitus personae” tra l’organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve ed è responsabile verso il primo dell’efficienza dell’amministrazione, ma concerne l’organizzazione dell’ente pubblico con funzioni di ricerca e cura in ambito sanitario e mira a garantire, all’interno di esso, la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale, nella specie il Commissario straordinario, e i direttori amministrativi e sanitari.
Tags: sentenze