In tema di falsità ideologica, l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa. (Fattispecie relativa a schede di dismissione redatte da una struttura sanitaria convenzionata e strumentali ad ottenere il rimborso delle prestazioni effettuate, in cui la Corte ha ritenuto la falsità delle stesse in quanto la veritiera descrizione dei trattamenti somministrati presupponeva la falsa diagnosi delle patologie a cui gli stessi si riferivano).

Print Friendly

Tags:

Lascia un commento