La Procura Regionale della Corte ha convenuto in giudizioun professore ordinario dell’Università, Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia del Policlinico, per aver arrecato un danno erariale all’Azienda Ospedaliera e all’Università, avendo percepito indebitamente il trattamento retributivo di professore a tempo pieno, nonché quello accessorio (c.d. indennità di esclusività) per l’ espletamento di attività professionale in regime di c.d. “intramoenia”ed esercitato anche autonomamente la professione medica presso una Casa di Cura, senza darne comunicazione.
Il sanitario ha sostenuto chenon possa ritenersi verosimile e sostenibile che l’esecuzione di due (od anche tre) interventi chirurgici in quattro anni e di dieci visite mediche specialistiche nello stesso periodo, peraltro, in giorni non coincidenti con le attività istituzionali, al di fuori degli impegni di lavoro istituzionali e senza alcuna interferenza sulla attività di natura dipendente, comunque riconducibili e svolti in nome e per conto della Amministrazione datrice di lavoro, possano costituire o rappresentare esercizio autonomo di attività professionale parallela e continuativa.
La Corte ha precisato che, per il docente a tempo pieno, vi è assoluta incompatibilità con lo svolgimento di attività professionale, poiché per il legislatore lo svolgimento delle stesse è comunque ritenuto pregiudizievole sotto il profilo della completa disponibilità del professore per l’attività di docenza; inoltre, anche la disciplina del dirigente medico in regime di intramoenia è assai rigorosa, atteso che l’inosservanza del divieto reca comunque un danno all’organizzazione ed al corretto svolgimento della prestazione sanitaria dell’Azienda di appartenenza.
Il Collegio, poi, ha rilevato nel suo comportamento l’occultamento doloso del danno, poiché ha mascherato lo svolgimento della non consentita attività professionale presso la clinica privata facendo apparire che le prestazioni ivi rese fossero state effettuate in regime di intramoenia, rilasciando le ricevute ALPI del Policlinico e dissimulando, quindi, che l’attività medica venisse svolta nel rispetto dei vincoli imposti dal regime di esclusività.

Fonte: DirittoSanitario.ner

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