Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, previsto a favore del personale ospedaliero esposto in misura continuativa al rischio radiologico, attende al pari delle ferie ordinarie alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l’interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, non sussistendo ragioni che possano indurre a differenziare, ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva, il congedo aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie, trattandosi in ambedue i casi di riposo biologico che opera necessariamente a posteriori, onde assicurare al lavoratore il ripristino delle energie ed il recupero delle forze ulteriormente perse a causa del particolare tipo di impegno professionale

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