La guardia medica, se dopo un consulto telefonico ritiene necessario che il paziente per il quale è stato chiamato necessiti di essere portato all’ospedale per accertamenti, non è tenuta a chiamare personalmente il 118 nè a sollecitare l’arrivo dell’ambulanza e tanto meno ad andare al domicilio della persona per la quale è stato chiamato e per la quale ha esortato il ricovero.

Lo sottolinea la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 226, che ha annullato senza rinvio la condanna a quattro mesi di reclusione inflitta a una guardia medica. Massimo L. di 55 anni, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. Il camice bianco era stato chiamato dalla figlia di una donna che soffriva di ulcere duodenali e che stava molto male nonostante avesse preso un forte antispasmolitico. Per telefono, sospettando che la donna potesse avere un infarto del miocardio, il medico aveva detto di chiamare una ambulanza perchè erano necessari accertamenti eseguibili solo in ospedale. Ad avviso della Corte di Appello, il dottore “proprio in virtù della estrema serietà della sintomatologia della paziente riferitagli dalla figlia, non poteva astenersi da una immediata verifica ‘in loco’ delle condizioni di salute della donna, seppure poi lo sbocco di tale intervento sarebbe comunque stato l’invio della stessa presso il presidio ospedaliero”.

 

Secondo la Corte di Appello, il dottore aveva “abbandonato a sè stessa e ai suoi familiari la paziente poichè, al di là dell’intervento domiciliare, egli avrebbe dovuto attivarsi per assicurare alla donna e ai congiunti una efficace e immediata tutela delle sue condizioni di salute”. In pratica, “avrebbe dovuto contattare direttamente il servizio del 118 che, se informato e stimolato per le vie brevi da un sanitario,avrebbe probabilmente assicurato un pronto e diretto intervento a favore della paziente anzichè costringere i familiari della donna a un trasporto della paziente in ospedale a loro carico”. Invece, per la Cassazione, “non rientra nei compiti del sanitario di guardia medica locale quello di assicurare il servizio di eventuale ospedalizzazione dei pazienti dai quali o nell’interesse dei quali egli viene contattato”.

 

Per i supremi giudici, “è davvero fuori luogo” ritenere che la quardia medica abbia “una mansione di ‘stimolatore per le vie brevi’ del servizio 118”. Inoltre, gli ‘ermellini’ osservano che la paziente abitava a pochi chilometri dall’ospedale di Reggio Calabria tanto è vero che la figlia, dal momento che il 118 non aveva in quel momento mezzi disponibili, la trasportò al nosocomio in breve tempo a bordo della sua auto. Infine, ad avviso della Cassazione, non si può imputare al medico l’omissione della visita domiciliare che la stessa Corte di Appello ha ritenuto “perfettamente inutile” e che sarebbe potuta essere “potenzialmente dannosa per la possibile connessa perdita di tempo” a fronte della necessità del ricovero. Dopo quattro giorni la paziente venne dimessa. Adesso anche il camice bianco imputato – con il deposito delle motivazioni di questo verdetto può dire di essere ‘salvo’..

Print Friendly

Tags:

Lascia un commento