La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’impugnazione proposta da un medico avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli nel 1999 dalla Azienda ospedaliera datrice di lavoro.
Il sanitario aveva inveito violentemente contro un collega; non aveva partecipato alle visite collegiali della squadra di lavoro ed aveva fornito ad un utente informazioni scorrette ed offensive circa l’esecuzione di un intervento chirurgico eseguito da altro medico.
La sentenza d’appello è stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte che ha rigettato il ricorso.
La Cassazione ha rilevato che per le sanzioni espulsive sussiste la necessità della previsione del codice disciplinare per le sole condotte che in relazione alle peculiarità dell’attività o dell’organizzazione dell’impresa possano integrare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo oggettivo, per cui il motivo di impugnazione della sentenza della Corte d’appello, basato sulla prospettata necessità della pubblicità del codice disciplinare è superata dalla considerazione che nel caso specifico si trattava di violazioni avvertite dalla coscienza sociale quale minimo etico, quali, appunto, il fatto di inveire violentemente contro un collega di lavoro, fornire informazioni denigratorie sull’operato di un collega e non osservare le direttive di lavoro.
Fonte: Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net
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