La valenza costituzionale del diritto alla salute è presente anche nella attività dell’infermiere, atteso che, anche tale professione prevede l’iscrizione obbligatoria ad un Ordine professionale. Tale diritto del cittadino è stato ritenuto leso da colui il quale,  in concorso con altri, si procurava il titolo abitativo falso di diploma di infermiere professionale, e induceva in errore la dirigenza della clinica medica, che, a seguito di tanto, assumeva una persona carente dei requisiti necessari, e si procurava l’ingiusto profitto consistente nell’attribuzione della posizione lavorativa, del relativo stipendio, con pari danno per il servizio sanitario nazionale. Pertanto, è da ritenersi  integrata la truffa in tutti i suoi estremi e non dovuta alcuna retribuzione per l’attività prestata, anche in considerazione della circostanza che il contratto stipulato tra le parti era nullo per illiceità della causa derivante dal contrasto con norme fondamentali e generali e principi basilari pubblicistici dell’ordinamento. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

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