In tema di responsabilità per i reati colposi, vale il principio di affidamento, secondo cui ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi. Tale principio subisce un temperamento ove, come nel caso dell’equipe medica, esistano altri partecipi che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In queste ipotesi vale la regola per cui l’agente ha l’obbligo di attivarsi ove abbia la percezione della violazione delle regole cautelari da parte degli altri membri dell’equipe o se, comunque, si trovi in una situazione in cui diviene prevedibile l’altrui inosservanza di regole cautelari.
Cassazione, Sezione IV, 22 Maggio 2009 – 6 Agosto 2009 n. 32191, XXX ed altro
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