Cassazione Civile – Sezione lavoro – Sentenza n. 14566 del 16 giugno 2017: Aggressione ad un infermiere al Pronto Soccorso: è onere dell’Azienda Ospedaliera provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Infatti l’obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro. La responsabilità ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, con la conseguenza che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa espletata, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.