Compete al giudice ordinario pronunciarsi sull’eventuale diritto agli emolumenti per il periodo di formazione specialistica del medico laureato o, in alternativa, al risarcimento del danno dovuto alla tardiva applicazione di una direttiva europea non tempestivamente attuata dallo Stato italiano. Su questa base si fonda la sentenza del Tar Abruzzo, depositata il 6 marzo, che ha giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di una dottoressa che aveva chiesto il riconoscimento del trattamento economico con adeguata borsa di studio per il periodo di formazione, quale medico, espletato mediante la partecipazione alla scuola di specializzazione in Chirurgia. Ne parla il settimanale Sanità del Sole 24 Ore.
«Il ricorso – spiega Sanità – trovava sostegno nella Direttive Cee 363/1975 e 72/1982, che, a fronte della partecipazione del medico specializzando alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, riconosce adeguata remunerazione».
«Lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi alle direttive Cee entro il 1982 – continua il settimanale – ma è accaduto il contrario. Sulla questione, si è espressa anche la Corte di giustizia europea (sentenza 22 febbraio 1999). La retribuzione conseguente all’applicazione della direttiva 82/1976 risulta dovuta nei confronti di quanti fossero iscritti alle scuole di specializzazione anche nel periodo fra gli anni accademici 1983/97 e 1990/91: questo ricorso partiva da quest’ultimo anno accademico. Ora, deciderà il giudice ordinario».

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