Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del diniego opposto dall’ospedale alla richiesta di accesso alla cartella clinica dell’ex coniuge. In particolare è stato affermato che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità e che il coniuge (marito) ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari per corroborare, fin dall’inizio, una valida azione giudiziaria volta all’annullamento del vincolo matrimoniale. Tanto perché in presenza della detta situazione deve “ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario.
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