In caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, all’agente non possono essere addebitate a titolo di colpa le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo cautelare attinente alla tutela del bene giuridico di rango inferiore posta in essere per soddisfare le esigenze di cautela connesse all’interesse di rango superiore. Sentenza n. 15869 del 3 febbraio 2009 – depositata il 1aprile 2009.
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