La documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lettera d) dell’art. 22 della L. n. 241/1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute; peraltro, proprio perché contiene dati “sensibili” sulla salute del cittadino (artt. 75 e segg. del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), tale documentazione non può non essere portata a conoscenza del diretto interessato.

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