Nell’ambito della rosa di candidati idonei sottopostagli dalla Commissione di esperti, il Direttore Generale della Azienda Sanitaria procede al conferimento dell’incarico, con un atto che, alla stregua della sua disciplina e nel contesto di quella del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze della P.A., ha natura negoziale di diritto privato e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. In tale contesto disciplinare non può trovare adeguata collocazione un obbligo di motivazione della scelta, non previsto dalla legge e non desumibile nel caso in esame da regole autodeterminate. Quale atto di natura negoziale esso potrà infatti essere sindacato dal giudice ordinario unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede che non si traduce necessariamente in un obbligo di motivazione, ma qualifica la rilevanza dell’eventuale motivo illecito determinante o consente di censurare l’atto di devianza abnorme rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net).

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